Carlo Penna Avvocato in Napoli. I complimenti de litaliano.live.

Un Breve commento ad uso dei “profani” del diritto e dei politici alla Sentenza del Tribunale di Salerno in materia di cittadinanza. (Rg. 7619/2023) ottenuta dall Avvocato Carlo Penna
Pubblicheremo questa interessante sentenza del Tribunale di Salerno (Sezione Specializzata in materia di cittadinanza), con dettagli
tecnici per gli “addetti ai lavori” in un prossimo futuro. É comunque in redazione e a disposizione.
La sentenza ottenuta in un giudizio promosso
equipe legale, il cui responsabile é appunto Carlo Penna del prestigioso
foro di Napoli volta ad ottenere la dichiarazione di cittadinanza italiana di tre
cittadini argentini discendenti da avo italiano.
La lettura della sentenza, per gli addetti ai lavori, avrà modo di evidenziare la precisa ricostruzione del Giudicante ( ndr:il Giudice) della normativa in materia di ius sanguinis per quel che riguarda lo Stato Italiano e di apprendere che ”il nostro ordinamento, nel procedimento di ricostruzione della cittadinanza per discendenza, è l’unico fra quelli europei che consente di risalire all’indietro, di generazione in generazione, senza porre alcun limite
temporale alla individuazione del capostipite” (NDR:1860 data limite con alcune precisazioni)
Ma attenzione, quanto sopra, detto sulla possibilitá
“ilimitata” é valido almeno fino a che non si proceda da parte dei nostri governanti sempre distratti, ad una modifica (di cui da tempo si parla) di detta normativa e ciò renderebbe molto più complesso, di quello che già è attualmente, se non impossibile, l’esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dunque…appare opportuno, per coloro che fossero interessati, avviare
quanto prima, in via giudiziaria, le richieste di riconoscimento di cittadinanza.
Quello che è fondante, in questo tipo di giudizi, è la prova della discendenza
del soggetto da avo in possesso di cittadinanza italiana e la prova della
assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa, “prima della nascita dei
discendenti”, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza, per ovvi motivi…
La ricostruzione documentale tradotta ed apostillata della discendenza dalla
origine a quella di chi presenta un ricorso (a volte si arriva alla sesta
generazione) rappresenta un gravoso lavoro per gli uffici che in materia di preparazione dei documenti collaborano affiancando il ricorrente e lo studio legale. Ovviamente e lo sottolineamo la preparazione
dei documenti é fondamentale e solo deve essere affidato a professionisti seri e capaci. Si tenga presente che il ricorso oltre ad una analitica e precisa ricostruzione storica-genealogica del richiedente, deve contenere delle schede di supporto, a volte diverse da Tribunale a Tribunale, in cui incasellare i singoli dati di ogni ascendente e discendente (nascita,
matrimonio, morte etc.) e collegarli alla narrazione dell’atto. É facile dunque capire l’importanza della documentazione, che é un lavoro certosino e di grande responsibilità. Ovviamente i clienti devono capire che siamo in un TRIBUNALE chiedendo riconoscimento (ndr: riconoscimento!! e non concessione da parte dello Stato Italiano. Si intuisce la grande differenza!)
La lettura della sentenza per esteso, é sufficiente a dissolvere gli
eventuali dubbi che al cittadino argentino, desideroso di riacquistare la cittadinanza italiana, venissero in mente, atteso l’ampio esame svolto dal
Giudicante della intera fattispecie.
Va altresì detto che la pronuncia ( ndr:sentenza) di cui si parla è avvenuta in tempi velocissimi e, purtroppo, non sempre è cosi, dipende dal carico di lavoro di ciascun singolo Tribunale.
Quello che appare fondamentale (ndr:nella sentenza vengono allegati i documenti
giustificativi prodotti dai ricorrenti, non riportati per motivi di privacy) è la
ricostruzione documentale.
Ancora vige qualche incertezza e tempi di attesa un po’ lunghi presso
alcuni Tribunali, ma tutto sembra andare per il meglio. A volte la stessa
Avvocatura di Stato, che rappresenta il Ministero dell’Interno, nel costituirsi in
giudizio, non si oppone a condizione che la documentazione prodotta sia
idonea a legittimare la richiesta e che, ovviamente, il percorso giuridico
legittimante, sia bene esposto nel ricorso.
Infine si tenga presente che la competenza appartiene alla Sezione
Specializzata in materia di cittadinanza del Tribunale capoluogo di Regione, al
cui circondario appartiene la città di nascita dell’avo italiano.

Foto. Avvocato Carlo Penna.

Continua a seguirci e a ricevere gli ultimi aggiornamenti attraverso i nostri social!
Redazione
Redazione