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Riforma ” Cartabia” e il nuovo rito semplificato di cognizione che ha a che fare, anche, con le controversie della cittadinanza.
Ovviamente è un argomento tecnico che riguarda gli addetti al lavoro. Ma in estrema sintesi si tratta della riduzione (vedremo!) dei tempi del processo a cui molti argentini tengono ed è la prima domanda che pongono all’ avvocato quando gli affidano la causa per il riconoscimento della LORO CITTADINANZA ITALIANA.
Ovviamente speriamo che la riforma sia un successo! La riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia già Ministra di Giustizia del passato Governo Draghi) e la L. 197-2022, hanno introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione, regolato dagli articoli 281 decies e ss. c.p.c., abrogando il procedimento sommario di cognizione, regolato dall’art. 702 bis e ss. cpc.In particolare, l’art. 15 del citato D.lgs. n. 149/2022, ha modificato l’art. 19 bis del D.lgs. n. 150/2011, sostituendo la parola “sommario” con la parola “semplificato”, sicché, ora, il citato art. 15, al comma 1, così recita: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.Risulta peraltro strano che l’art. 15 del citato D.lgs. n. 149/2022 non abbia modificato il secondo comma del citato art. 19 bis, che recita:” È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, lasciando intravedere un possibile contrasto con il comma 5 dell’art. 4 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13, così come modificato dall’art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha introdotto il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”. Foro della dimora del ricorrente o della nascita dell’avo? Forse perché si è ritenuto ecessivo modificare il secondo comma dato che la norma che ha introdotto il nuovo foro territoriale in materia è legge speciale che deroga la generale? Potrebbe darsi, ma una volta messa mano alla questione sarebbe stato bene precisare. A proposito del continuo intervento legislativo modificativo di norme precedenti non in maniera organica ma attraverso inserimenti caotici di norme in diversi tessuti normativi è quello che una volta un giurista definì, giustamente in senso critico “il gioco dell’oca tanto caro alla tradizione giuridica italiana”.Comunque, a prescindere dalla possibile incongruenza di cui sopra, ad ogni buon conto si può dire che le controversie in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana, in precedenza e fino al 28 febbraio 2023, regolate dal procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c. sono ora regolate dal rito semplificato di cognizione, di cui all’art. 281 decies e ss. c.p.c.Circostanza di non poco conto è che il contributo unificato ( ATTENZIONE!!!) passa dal 50% del totale come fino ad oggi, dei procedimenti sommari di cognizione, ora abrogati, all’intero costo 100%!! .Il nuovo procedimento semplificato di cognizione è ora regolato dal capo III quater della sezione IV, Libro II, titolo I del codice di procedura civile.Non ci resta che augurarci il MEGLIO a NOI e tutti i nostri clienti!
Foto Marta Catarbia