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Un Argentino, puó pagare in ITALIA il 5% massimo di pressione fiscale?
Sembrerebbe di si..
Vediamo i requisti richesti.
Mancato esercizio nei tre anni precedenti.
Il comma 65 alla lettera a) della legge 190/2014 richiede il mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di attività di impresa/lavoro autonomo, in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.
Ovviamemte uno straniero rientra in questa previsione..
Il periodo temporale va calcolato con riguardo alla data del calendario e non al periodo di imposta.
La tassazione al 5% non può essere applicata nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare. Per loro, se si soddisfano gli altri requisiti, potrà essere applicato il regime forfettario classico con le imposte al 15%.
Ad esempio, un ex socio non lavoratore di SAS o un socio di capitali di SRL che non lavora al suo interno potrebbe aderire al regime agevolato al 5%.
PERÒ è chiaro che chi arriva dall’ ESTERO di certo e senza dubbio rientra nelle massime previste dalla ” FLAT TAX” del 5% .
Come aveva già chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2001, n.59 facendo riferimento al vecchio regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2000, non più in vigore, su una situazione analoga, la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato al 5%, in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Inoltre, se nel triennio precedente l’apertura si sono fatte prestazioni occasionali con ritenuta del 20%, nessun problema! Al riguardo la circolare numero 17/e del 2012 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività, la circostanza di aver svolto nell’ anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Il concetto di novità
Il concetto di novità è stato chiarificato più volte con la circolare 30 maggio 2012, n. 17 e con la circolare 4 aprile 2016 n. 10.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prosecuzione dell’attività “deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale e va effettuata caso per caso”. Qualora il contribuente sia stato dipendente, durante il periodo d’imposta precedente, se il rapporto di lavoro è cessato per cause involontarie (licenziamento) non si verificherà la continuità dell’attività. Nel caso di un soggetto dipendente di un’impresa che intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e continua a servire gli stessi clienti, si configura la situazione di mera prosecuzione. Mentre un dipendente di un’impresa che intende avviare l’attività con propri clienti e propria organizzazione può essere eleggibile per beneficiare del regime agevolato.
Conclusione
Terminando, abbiamo visto quali sono i requisiti per aderire al regime forfettario start up che permette di pagare il 5% di imposte per i primi cinque anni anziché l’aliquota standard del 15%. Come abbiamo potuto vedere le valutazioni da fare e i requisiti da possedere non sono scontati perciò l’affidamento ad un consulente specializzato è fondamentale nella scelta.Sempre nei massimi di fatturato previsti per il 15%